17 Giugno 2014

Adesione delle parti circa l’incompetenza del giudice adito e clausola compromissoria

La disposizione dell’art. 38 comma 2 c.p.c., a mente del quale “quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, è applicabile anche al caso in cui l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto per essere competente l’arbitro in ragione di clausola statutaria.

L’art. 819 ter comma 2 c.p.c. è incostituzionale nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c., relativo alla riassunzione della causa , ai rapporti tra arbitrato e processo.

L’ adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell’ adesione dell’opposto all’eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell’ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell’opposizione.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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