8 Luglio 2015

Ancora in tema di contratto di acquisto di azioni e vizi relativi alla consistenza patrimoniale della società

La cessione delle azioni di una società di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1479 cod. civ., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione  sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Gli estremi della fattispecie dell’aliud pro alio possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi”, ma anche) assolutamente privi della capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell’acquirente e, quindi, “radicalmente diversi” da quelli pattuiti, situazione questa ben difficilmente predicabile nel caso di cessione di pacchetto di azioni di azioni di spa  quotata in borsa, pacchetto rispetto al quale “i bisogni dell’acquirente” non paiono comunque direttamente collegabili alla consistenza della situazione industriale della società oggetto della cessione. (nel caso di specie  il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali della società acquirente di un pacchetto azionario di una s.p.a. quotata, convenuta in giudizio  dal venditore per la condanna al pagamento del prezzo, evidenziando fra l’altro la mancata previsione nel contratto di acquisto di garanzie contrattuali con riferimento alla consistenza patrimoniale della società e la non configurabilità di un comportamento doloso nella rappresentazione della fattibilità dei progetti industriali nell’ambito delle comunicazioni sociali al mercato – la cui falsità veniva invocata dalla convenuta al fine di ottenere in via subordinata il risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. per aver convenuto un prezzo maggiore di quello effettivo  –  stante fra l’altro la circostanza che l’amministratore della società acquirente aveva già trattato per conto della controllante l’acquisto del medesimo pacchetto azionario, con espressa verifica positiva dei contenuti industriali della società target).

 

 

 

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