20 Aprile 2016

Ancora sulla qualificazione delle erogazioni dei soci alla società

Nella qualificazione delle erogazioni di denaro effettuate dal socio alla società negli alternativi termini di mutuo ovvero di apporto di patrimonio, è determinante ricostruire la volontà negoziale delle parti e non tanto dal nomen iuris che emerge dalle scritture contabili, quanto piuttosto dal modo con cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso era diretto e dagli interessi sottesi. Qualora alle poste in esame vada annessa la sostanziale natura di versamento in conto capitale, la restituzione dell’importo deve ritenersi indebito oggettivo e quindi la somma va retrocessa alla società.

In caso di compravendita di un complesso immobiliare intervenuta tra i soci inter partes e conclusa con accollo all’acquirente delle restanti rate di mutuo, il prezzo non può intendersi corrisposto quando gli assegni risultino non pagati e le addotte operazioni di compensazione non siano state precedute ad alcun accordo tra le parti o comunque siano prive di alcun titolo giuridico; la fattura emessa dall’acquirente manca quindi di una effettiva transazione economica o di una qualsiasi operazione contrattuale sottostante.

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