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Art. 120 l.fall.
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5 Dicembre 2022

Sulla natura non esecutiva del provvedimento di ammissione dei creditori allo stato passivo del fallimento

Il provvedimento di ammissione dei creditori intimanti allo stato passivo del fallimento dell’intimato ha efficacia esclusivamente endoconcorsuale e non possiede alcuna efficacia di giudicato sostanziale; dunque, non può valere come titolo esecutivo neppure nei confronti del debitore tornato in bonis a seguito del suo fallimento. Ciò è confermato dal disposto di cui all’art. 120, co. 4, l.fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c. Di talché il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare.

I fondi comuni d’investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Pertanto, in assenza di una propria soggettività giuridica, i fondi non possono che stare in giudizio in persona delle società che li gestiscono.

31 Luglio 2015

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore: condotta, danno e legittimazione attiva

Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e [ LEGGI TUTTO ]

9 Gennaio 2015

Inapplicabilità degli artt. 2482-bis ss. c.c. successivamente alla messa in liquidazione

Le disposizioni dell’art. 2482-bis ss. c.c. non trovano spazio una volta disposta la messa in liquidazione della società, poiché esse disciplinano gli obblighi dell’amministratore che – in fase antecedente alla liquidazione – rilevi [ LEGGI TUTTO ]