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Art. 160 l.fall.
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Prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali e dei terzi

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c.c., ai creditori, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte degli stessi creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; la prescrizione decorre, cioè, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto [nel caso di specie, dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo].

8 Luglio 2022

Non sussiste responsabilità degli amministratori per il deposito di una domanda di ammissione al concordato preventivo in presenza dei presupposti fissati dalla legge

Gli amministratori e gli organi sociali possono essere ritenuti responsabili con riguardo al pagamento di professionisti incaricati di verificare le condizioni di una richiesta concordataria nonché di redigere le relative relazioni tecniche soltanto laddove l’istanza di concordato risulti essere stata proposta abusivamente, cioè ex ante irrazionale e arbitraria, e dunque del tutto infondata, posto che la richiesta di una procedura concorsuale o di una procedura alternativa da parte di una società in crisi o insolvente è prevista dall’ordinamento, in astratto del tutto legittima ed anzi doverosa. L’arbitrarietà della domanda di concordato dev’essere misurata non sulla semplice declaratoria di inammissibilità ovvero sull’intervenuto rigetto da parte del Tribunale, occorrendo invero un quid pluris, in specie rappresentato dalla conoscenza ex ante dell’insussistenza dei presupposti per adire la procedura. In sintesi, la mala gestio e la negligenza poste in essere dall’organo gestorio sussistono in quanto la domanda sia appunto qualificabile in termini di abuso del diritto.

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti.

24 Aprile 2021

Responsabilità solidale degli amministratori per aggravamento del dissesto patrimoniale

Qualora una situazione di crisi societaria risulti (fin dagli esercizi precedenti al fallimento) così grave da poter essere qualificata come “grave crisi di liquidità” (cioè l’impossibilità della società di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni correnti), gli amministratori che siano consapevoli della situazione e che decidano di proseguire l’attività d’impresa in continuità – senza provvedere ad accedere tempestivamente agli strumenti di risoluzione della crisi o ad un’adeguata ricapitalizzazione – configurano una condotta negligente indirizzata all’aggravio del dissesto e sono dunque responsabili in solido ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2476 e 2486 c.c.

1 Giugno 2020

Responsabilità degli amministratori per presentazione di una domanda di concordato “abusiva”

È da configurarsi una responsabilità degli amministratori di una società nel caso in cui gli stessi presentino una domanda di ammissione al concordato “abusiva”, vale a dire unicamente finalizzata a posticipare in maniera fraudolenta il fallimento della società.

28 Luglio 2016

Società sottoposta a concordato preventivo e Interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio

A differenza della procedura fallimentare, che presuppone l’irrimediabile stato d’insolvenza, il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell’ente e, quindi, lascia intatto l’interesse del socio a sottoporre le iscrizioni delle poste di bilancio a controllo giudiziario, in modo da non determinare soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società; [ LEGGI TUTTO ]