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Art. 287 c.p.c.
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12 Aprile 2016

Correzione della sentenza per errore materiale sulla distrazione delle spese

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se ha formulato apposita richiesta in tal senso nel corso del giudizio, fermo restando che il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati tanto al soggetto passivo gravato dalla condanna alle spese quanto al soggetto attivo riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, atteso che la correzione della pronuncia concerne la posizione di entrambe le parti.