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Art. 1365 c.c.
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21 Gennaio 2015

Interpretazione di clausola statutaria arbitrale e rapporti fra società e suoi organi

Una clausola statutaria va interpretata alla luce dei principi previsti dalla legge per gli atti negoziali come quelli di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c.

La clausola in virtù della quale è devoluta ad un arbitro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promossa da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica estensivamente anche alle controversie sussistenti tra la società e i suoi organi; ciò, conformemente a quanto previsto dall’art. 808-quater c.p.c., secondo cui la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (nella specie si trattava della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca di amministratore delegato).