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Art. 1478 c.c.
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4 Gennaio 2022

Cessione d’azienda stipulata dall’amministratore di s.r.l. in violazione dei limiti del suo potere gestorio

La conclusione, da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata, di un contratto di cessione di azienda in violazione dei limiti del suo potere gestorio rileva unicamente sul piano dei rapporti interni e non si traduce in una invalidità del negozio, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito in danno della società, secondo quanto previsto dall’art. 2475 bis c.c.

Al fine di ottenere una dichiarazione di nullità del contratto di cessione d’azienda per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c., non è sufficiente la produzione nel giudizio civile della sentenza pronunciata in sede penale (avente ad oggetto le medesime condotte poste in essere dall’amministratore della società cedente) se questa ha dichiarato estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione. Infatti, il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all’accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa dell’intervenuta prescrizione del reato. La pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato viene ad escludere lo stesso accertamento dell’illecito penale e quindi non prova nulla circa la responsabilità degli imputati per quel fatto. Per queste ragioni, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza e deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal giudice penale.

Nell’ipotesi di vendita di azienda altrui si applicano i principi generali previsti all’art. 1478 c.c., secondo cui tale vendita non è nulla o inefficace, bensì è valida con efficacia obbligatoria (e non traslativa), facendo sorgere in capo al venditore l’obbligo di procurare l’acquisto del bene altrui venduto al compratore. In ogni caso, l’acquirente che era ignaro dell’altruità dell’azienda al momento dell’acquisto può, in conformità con quanto previsto dall’art. 1479 c.c., chiedere la risoluzione del contratto.

9 Maggio 2017

Il preliminare di vendita di cose altrui può avere ad oggetto quote di s.r.l.

Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui può avere ad oggetto quote sociali. La quota di s.r.l. deve invero considerarsi quale bene immateriale, equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro [ LEGGI TUTTO ]

21 Novembre 2016

Compatibilità del divieto di cui all’art. 2474 c.c. con la fattispecie della vendita di cosa altrui e con la caparra confirmatoria

Non è vietato – almeno astrattamente – alla società di dar luogo alla vendita del proprio capitale laddove la fattispecie concreta rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1478 c.c., cioè di vendita di cosa altrui. [ LEGGI TUTTO ]

31 Ottobre 2013

Preliminare di vendita di quote di s.r.l. trasformata

Il pagamento, anticipato e a titolo di intero prezzo, per la cessione futura di quote, oggetto di preliminare di vendita di cosa altrui, di una s.r.l. trasformata, alla s.n.c. trasformanda non attribuisce, in alcun modo, la qualità di socio, ancorché di fatto, al promissario acquirente. Pertanto, [ LEGGI TUTTO ]

18 Dicembre 2012

Preliminare di cessione di quote sociali altrui

Il preliminare di cessione di quote sociali con il quale una società in accomandita semplice si impegni a trasferire ad un terzo una partecipazione al proprio interno costituisce una fattispecie di vendita di cosa altrui.