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Art. 1725 c.c.
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11 Luglio 2023

Sulla revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata

In difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con riferimento alle s.p.a. – che consente la revoca c.d. ad nutum dell’amministratore, al quale spetta soltanto il diritto al risarcimento del danno nel caso di sua destituzione senza una giusta causa – è applicabile in via analogica, stante l’eadem ratio, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata.

La revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale “species” a sé stante al “genus” del mandato, l’amministratore revocato “ante tempus” senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall’art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.

E’ onere per la società di indicare già nella delibera, in modo specifico, i fatti ed i motivi integranti, a suo dire, la giusta causa di revoca. Deve, in generale, trattarsi di fatti integranti un grave inadempimento degli obblighi gestori o che, in ogni caso, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra società e suo amministratore. Sarà pure onere per la società di provare l’esistenza e l’incidenza/gravità dei fatti addebitati in delibera a fronte delle contestazioni svolte dall’amministratore che si reputi revocato senza giusta causa e che, per tale ragione, chiede il dovuto ristoro.

La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum ficuciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza.

Revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e diritto all’indennizzo

Per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore, che quindi può essere nominato anche per un periodo superiore al triennio o a tempo indeterminato: rispetto all’atto di nomina degli amministratori l’art. 2475, co. 2 c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., in guisa da rendere palese la voluntas legis di potenziale indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l.

Dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato le parti possono sciogliersi in vario modo, perché non può imporsi un vincolo perpetuo, tanto più nel contesto societario, tenuto conto del rapporto di fiducia che lega i componenti dell’organo gestorio alla società. L’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito, dunque, non esautora il potere dell’assemblea, la quale ben può procedere a revocarlo, finanche in assenza di giusta causa e/o di preavviso, senza che, per ciò solo, la delibera di revoca possa considerarsi viziata.

La facoltà di revoca dell’assemblea dev’essere contemperata con la legittima aspettativa dell’amministratore di proseguire nell’incarico: al rapporto tra la società e l’amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l’art. 1725, co. 2 c.c., che attribuisce al soggetto revocato il diritto al risarcimento del danno se la revoca non è stata comunicata con congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

La congruità del preavviso dev’essere valutata sulla base del tempo ragionevolmente necessario a consentire al revocato di trovare un incarico equivalente.

In ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca – che è onere della società provare – assumono rilievo tutte le circostanze sopravvenute, che non si risolvano in un mero dissenso verso l’operato dell’amministratore ma siano idonee a influire negativamente sul rapporto fiduciario alla base della nomina, facendo venir meno l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e sulle capacità del soggetto revocato.

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

La revoca in assenza di congruo preavviso e di giusta causa comporta l’obbligo per la società di corrispondere all’amministratore revocato l’indennità di mancato preavviso – quale conseguenza di un atto lecito dannoso – che dev’essere parametrata ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

4 Gennaio 2022

Recesso da accordi assunti in ambito parasociale

Pur in assenza di una espressa previsione negoziale, in presenza di giusta causa, è consentita la facoltà di recesso da accordi di collaborazione di durata determinata, caratterizzati da intuitus personae e assunti al momento dell’adozione di patti parasociali, potendo applicarsi in via analogica le regole previste (i) ex2383 c.c. terzo comma, per la revoca degli amministratori di s.p.a., nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca; (ii) ex 1725 c.c., per la revoca del mandato oneroso, recante analoga disciplina; (iii) ex 2237 c.c., per il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, recesso esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso.

17 Novembre 2021

Revoca di amministratore di società di capitali in assenza di giusta causa: conseguenze ed onere della prova

L’amministratore non ha diritto al mantenimento dell’incarico e, in base all’art. 2383, 3° comma c.c., pacificamente applicabile alle s.r.l., l’assemblea può revocare l’amministratore dall’incarico in qualunque tempo e ad nutum, non essendo il requisito della giusta causa elemento costitutivo della validità e/o dell’efficacia della deliberazione di revoca, ma rilevando – invero – il requisito della presenza della giusta causa sotto l’eventuale profilo risarcitorio.

Le ragioni della revoca devono essere enunciate espressamente e specificatamente nella deliberazione, senza facoltà di integrazione in sede giudiziale.

Quando l’amministratore revocato agisce in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società, onerata della prova della giusta causa di revoca secondo i caratteri avanti indicati, mentre l’amministratore è il convenuto sostanziale.

9 Giugno 2021

Revoca ad nutum dell’amministratore di s.r.l.

In assenza di giusta causa di revoca e preavviso, all’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato spetta il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 1725, comma secondo, c.c..

20 Ottobre 2020

Sulla revoca ad nutum, da parte dell’assemblea dei soci di S.r.l., dell’amministratore nominato a tempo indeterminato

In caso di revoca senza giusta causa, da parte dell’assemblea dei soci di S.r.l., dell’amministratore nominato a tempo indeterminato, trova applicazione la disciplina generale ex art. 1725 c.c. in tema di revoca del mandato oneroso, con diritto a un congruo preavviso dell’amministratore revocato senza giusta causa. L’assenza di una giusta causa di revoca così come del congruo preavviso non integra dunque un vizio della deliberazione, ma costituisce un presupposto del risarcimento, da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

19 Maggio 2020

Impugnazione di delibera di revoca dell’amministratore di s.r.l.

Il computo del termine per la spedizione della convocazione dell’assemblea soggiace alle regole ordinarie del codice civile – artt. 1187 e 2963 c.c. – e quindi il giorno fissato per l’assemblea (dies a quo) è escluso dal computo.

La mera irregolarità della convocazione ha come conseguenza la sola annullabilità della delibera; la tardiva ricezione della convocazione integra l’ipotesi di delibera assunta “in assenza assoluta di informazione” (ex art. 2479-ter, terzo comma c.c.), con nullità della delibera stessa, solo qualora ciò abbia impedito l’esercizio dei diritti di informazione, di intervento e di voto. Non si ritiene che tale lesione sussista quando il termine sia violato di un solo giorno e la delibera abbia ad oggetto la revoca dell’amministratore senza giusta causa.

Tra le facoltà dell’assemblea di una s.r.l. pacificamente rientra la possibilità di revocare l’amministratore nominato a tempo indeterminato anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora non sia dato un congruo preavviso. Nel caso in cui, però, la revoca sia fatta per giusta causa – costituita, com’è noto, dal venir meno del rapporto fiduciario fondato “sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore” -, le ragioni che integrano la giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva loro deduzione in sede giudiziaria.

Nell’ambito delle s.r.l., il socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, ha il potere di convocare l’assemblea nel caso di inerzia dell’organo di gestione; il fatto che nessuna previa sollecitazione sia stata fatta pervenire all’amministratore (affinché questi convocasse l’assemblea) integra un vizio del procedimento di convocazione suscettibile di determinare l’annullabilità della delibera e non la sua nullità.

In caso di revoca senza giusta causa e senza congruo preavviso, l’amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1725, secondo comma, c.c.. In assenza di parametri legali o negoziali e attesa la natura risarcitoria di detta indennità, si applica il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.

24 Aprile 2020

Applicazione ed impiego abusivo della clausola statutaria c.d. simul stabunt simul cadent

L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent (la cui validità è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell’art. 2386 c.c.) non equivale ad una revoca dall’incarico e pertanto, se applicata senza fini abusivi, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto: costui infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali. Detta adesione implica dunque l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della clausola in oggetto e in ogni caso senza risarcimento del danno (cfr. anche Trib. Milano n. 388/2015 e n. 4955/2016).

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18 Febbraio 2020

Revoca dell’amministratore di società cooperativa a responsabilità limitata in assenza di giusta causa: conseguenze indennitarie

Per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, né l’assenza di essa invalida la delibera dei soci; tuttavia, in applicazione diretta della regola dettata per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato dall’art. 1725 c.c., la risoluzione unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l’obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.

8 Ottobre 2019

“Pactum fiduciae” e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.

La revoca assembleare dall’incarico gestorio per giusta causa esclude l’operatività della disciplina risarcitoria/indennitaria prevista a favore del revocato ex art. 2383 c.c. terzo comma per gli amministratori nominati a tempo determinato ovvero ex art. 1725 c.c. per gli amministratori di s.r.l. nominati a tempo indeterminato. [ LEGGI TUTTO ]