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Art. 2278 c.c.
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4 Dicembre 2019

La rappresentanza della società in nome collettivo dopo la nomina del liquidatore

Ai sensi degli artt. 2278, comma 2, e 2310 cod. civ., la rappresentanza della società in nome collettivo, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall’atto di nomina.
Nel caso di specie, è stato ritenuto irrilevante il fatto che dall’estratto del Registro delle Imprese attestante l’iscrizione dell’atto di nomina del liquidatore figuri anche l’iscrizione dei soci amministratori, di per sé relativa alle vicende sociali antecedenti ma certo non in grado di elidere la disposizione di legge in questione.

Operatività di diritto delle cause di scioglimento nelle società di persone

La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l’azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..

25 Marzo 2014

Doveri degli amministratori nella fase di scioglimento di società e azione di risarcimento azionabile dal curatore fallimentare

Il dovere degli amministratori di una società per cui sussiste una causa di scioglimento consiste nel limitarsi ad operazioni puramente conservative del patrimonio sociale (secondo la formulazione dell’art 2486 cpv. c. c.) anche prima e a prescindere da una formale messa in liquidazione, con la configurazione quindi, in ipotesi di violazione di tale dovere, [ LEGGI TUTTO ]