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Art. 2429 c.c.
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22 Dicembre 2022

Invalidità della delibera di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione del socio di s.r.l.

In relazione al diritto all’informazione del socio non amministratore di s.r.l., occorre distinguere il profilo del diritto all’informazione del socio nel corso della gestione sociale rispetto a quello della valida informazione preliminare al procedimento di approvazione del bilancio.

L’art. 2476, co. 2, c.c. garantisce al socio che non partecipa all’amministrazione della società l’accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, prevedendo un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, volto a garantire l’effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale. Il potere di controllo sull’andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e votando in modo informato. Tale potere di controllo è altresì funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all’art. 2476, co. 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito ex art. 2476, co. 6, c.c.

La violazione di quanto disposto dall’art. 2429 c.c. comporta l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio su istanza del socio che lamenta la violazione del suo diritto di informazione, indipendentemente dalla circostanza che l’impugnazione sia fondata anche su motivi di merito riguardanti il contenuto della decisione. L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’assemblea priva, infatti, i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto su cui sono chiamati a deliberare e impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio.

L’omessa ostensione della documentazione sociale, tuttavia, non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio in quanto, tra gli atti di cui si compone l’iter di approvazione del bilancio a pena di invalidità della delibera stessa, non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale, bensì la convocazione dell’assemblea ex art. 2479 bis c.c. e il deposito del progetto di bilancio nei precedenti quindici giorni ex art. 2429, co. 3, c.c. Pertanto, causa di invalidità della delibera assembleare è data dalla mancanza assoluta di informazioni in cui la decisione è stata adottata ex art. 2479 ter, co. 3, c.c.

Va escluso che la società sia onerata di comunicare al socio l’avvenuto deposito del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa presso la sede sociale e deve porsi, al contrario, in capo al socio che intenda prenderne visione l’onere di attivarsi al fine di acquisire presso la società tali documenti, per soddisfare il proprio interesse alla piena informazione ed esprimere un voto consapevole nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, eventualmente previa acquisizione dell’ulteriore documentazione informativa necessaria. La società è onerata unicamente del rispetto del termine di legge di 8 giorni o del diverso termine statutario per la convocazione per la partecipazione all’assemblea.

In sede di assemblea, i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale; ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c., dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all’informazione. Per essere legittimo, l’esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all’ordine del giorno e non deve trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze.

30 Novembre 2022

Non compromettibilità in arbitri delle controversie sulla violazione dei principi di redazione di bilancio

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti con cui la società entra in contatto, trascendono l’interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili, sicché devono essere decise dal giudice.

Nel caso di impugnazione del bilancio ad opera del socio per nullità derivante dalla violazione del precetto di cui all’art. 2423, co. 2, c.c. è sempre necessario che lo stesso indichi quale sia il suo interesse ad agire ovvero quale diritto si assume leso, posto che detta condizione dell’azione non può essere integrata dal generico interesse alla legalità della delibera.

8 Gennaio 2022

Scopo informativo del deposito del progetto di bilancio di s.r.l.

L’obbligo del deposito del progetto di bilancio e del relativo fascicolo nei quindici giorni precedenti la data dell’assemblea convocata per l’approvazione, di cui agli artt. 2429 e 2478-bis c.c., è funzionale al diritto di piena informazione da parte dei soci chiamati in assemblea a votare il bilancio predisposto dagli amministratori. Spetta alla società convenuta, sollevata la contestazione di inadempimento della relativa obbligazione, dimostrare l’esatto adempimento.

Qualora la società convenuta non adempia esattamente al deposito del progetto di bilancio, lo scopo informativo risulta comunque pienamente soddisfatto quando il socio sia venuto a conoscenza, già prima dell’assemblea, del contenuto del bilancio sul quale è chiamato a votare e ne abbia esaminato il contenuto, così che la mancata contestazione, in sede assembleare, dell’osservanza del termine integra un comportamento concludente del socio che dimostra la sua rinuncia al deposito durante i quindici giorni che precedono la convocazione.

20 Ottobre 2021

Inapplicabilità dell’art. 2429 c.c. alle società a responsabilità limitata

L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata, in quanto, secondo un’interpretazione conservativa del secondo comma dell’art. 2478 bis c.c., il richiamo operato dal primo comma del medesimo articolo alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile deve intendersi limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio, e non già al deposito dei documenti da allegare allo stesso.

L’art. 2478 bis c.c. – rubricato “bilancio e distribuzione degli utili” – prevede infatti che “il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue poi disponendo: “esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2634. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato“.

L’articolo in esame, quindi, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente l’art. 2435 c.c. per estendere alla società a responsabilità limitata l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese; richiamo che, ritenendo il rinvio operato alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V del codice civile come omnicomprensivo e riferito anche alle disposizioni in materia di deposito del bilancio, non avrebbe ragion d’essere, essendo l’art. 2435 c.c. già ricompreso nella sezione IX del capo V.

13 Ottobre 2021

Sostituzione della delibera assembleare impugnata: profili processuali

La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da parte della società convenuta, nella fase decisoria (nella specie, in comparsa conclusione), trattandosi di un’evenienza espressamente prevista dall’art. 2377, co. 8 c.c., di cui il Tribunale deve prendere atto quale evento ostativo ad una pronuncia di annullamento.

Nel giudizio di invalidità della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni sollevate dall’attore in relazione all’invalidità della delibera sostitutiva, posto che l’invalidità delle delibere assembleari può essere fatta valere solo in via di azione, dovendo pertanto il giudice limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera.

La sostituzione della delibera comporta la chiusura del giudizio con una pronuncia non già di cessazione della materia del contendere, bensì di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attore: la sostituzione, infatti, determina il venir meno dell’utilità dell’impugnazione, dal momento che la delibera impugnata è già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria, così che all’accoglimento della domanda non conseguirebbe alcun effetto utile per l’attore.

Nel giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio per violazione degli obblighi di cui all’art. 2429 c.c., il rifiuto opposto dal socio di ricevere via e-mail la documentazione che avrebbe dovuto essere depositata presso la sede sociale costituisce condotta contraria all’obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.: in caso di sostituzione della delibera impugnata, tale condotta consente di superare la presunzione di fondatezza dell’impugnazione, che sta alla base della previsione dell’art. 2377, co. 8 c.c. sulla ripartizione delle spese di lite e ne giustifica l’integrale compensazione.

6 Settembre 2021

Assenza della nota integrativa e adeguata informazione dei soci

L’incompletezza del procedimento informativo derivante dal mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi, così come prescritto dall’art. 2429, terzo comma, c.c., costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio medesimo. Pur volendo aderire all’orientamento giurisprudenziale che parifica il deposito dei documenti richiesti dalla legge al loro invio a mezzo email, se l’amministratore unico ha inviato ai soci esclusivamente lo stato patrimoniale ed il conto economico, senza la nota integrativa, gli stessi non possono ritenersi adeguatamente informati ai fini della deliberazione da adottare, costituendo la stessa parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c.

30 Marzo 2021

Annullabilità delle delibere assembleari per mancato deposito tempestivo del bilancio

L’obbligo di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione ai sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c, è un obbligo – distinto da quello di convocazione dell’assemblea – previsto a pena di annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a prescindere dalla sua riproduzione nello statuto. La società – nei limiti del proprio apprezzabile ‘sacrificio organizzativo’- deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare. Tale diritto può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano con l’approvazione di una specifica norma statutaria.

Le eventuali precedenti violazioni, seppur sanate, del combinato disposto degli artt. 2478-bis co. 1 e 2429 co. 2 c.c., sono inidonee a sanare in futuro le successive laddove azionate in giudizio.

In caso di contestazione da parte di un socio dell’adempimento dell’onere informativo in esame spetta alla società provare di avervi invece assolto.

9 Febbraio 2021

Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e clausola compromissoria

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Deve ritenersi invece compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione – anche per vizi di nullità – di una delibera di nomina di membri del collegio sindacale.

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare tutte le correzioni necessarie con riguardo ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche al bilancio originariamente impugnato producono conseguenze riflesse sui bilanci intervenuti in seguito. Di conseguenza, in pendenza del primo giudizio di impugnazione, coloro che hanno agito per sentir pronunciare l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non hanno l’onere, nè il diritto, di impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere che gli effetti dell’invalidità si riflettano sugli stessi. Infatti tali soggetti difettano dell’interesse ad agire, in quanto potrebbero conseguire il medesimo risultato senza il ricorso al giudice, in virtù dell’anzidetta applicazione dell’art. 2377 c.c.

8 Novembre 2019

Azione di responsabilità esercitata dal curatore e transazione con uno dei condebitori

In tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la domanda di accertamento della responsabilità dei soggetti convenuti deve intendersi tacitamente proposta, ancorché non espressamente formulata, in quanto istanza che si pone in rapporto di necessaria connessione con il petitum della condanna al risarcimento. [ LEGGI TUTTO ]

20 Maggio 2019

Impugnazione di lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria anteriore al 3 marzo 2006

All’impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria inserita nello statuto sociale in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il predetto decreto legislativo e dunque tanto meno l’art. 808 ter c.p.c., ma sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo, l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso. (Cfr. Cass. n. 13899/2014) [ LEGGI TUTTO ]