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Art. 2531 c.c.
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2 Maggio 2022

Presupposti di legittimità della delibera di esclusione di un socio di società cooperativa

L’esclusione del socio dalla cooperativa consiste nello scioglimento particolare del vincolo sociale per decisione unilaterale della società ed è consentita soltanto in peculiari circostanze e, in via di principio, unicamente in presenza di un inadempimento del socio, ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale. Nelle società cooperative, il fondamento dell’esclusione è legato alle finalità mutualistiche della società.

L’esclusione di un socio da una società cooperativa può essere disposta, ai sensi dell’art. 2533, co. 1, n. 1, c.c. nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ai soci è quindi consentito prevedere, statutariamente, ulteriori fattispecie di estromissione oltre quelle previste nel medesimo art. 2533 c.c. Le cause di origine convenzionale, peraltro, devono essere indicate in modo tassativo e non generico al fine di evitare la concentrazione, in subiecta materia, di un’eccessiva discrezionalità in capo all’organo amministrativo. Così, la clausola statutaria che dispone l’esclusione del socio il quale, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale alla cooperativa e fomenti in seno ad essa dissidi e disordini è nulla, per contrasto con l’art. 1346 c.c. È ammessa la previsione in forma sintetica delle clausole relative all’estromissione dei soci solo nell’ipotesi in cui sia riferita a fatti comunque determinati, quali attività concorrenziali o ripetuta assenza alla riunioni assembleari. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice, eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l’evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell’interesse sociale ritenuto leso. Sono invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza in concreto degli addebiti anche al fine di scongiurare una discrezionalità dell’organo amministrativo tanto ampia da sconfinare nell’arbitrarietà.

Il medesimo art. 2533, co. 1, n. 2, c.c. individua una causa generica di esclusione consistente nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell’inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Detta fattispecie integra un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove il mancato adempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia comunque imputabile a un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata avendo riguardo alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso. Ai fini dell’esclusione di un socio da una società cooperativa per inadempimento configurano requisiti necessari sia la colposità del detto inadempimento sia la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. Fra i comportamenti idonei a giustificare l’esclusione del socio di una cooperativa di capitali, con particolare riguardo alla figura del socius rixosus, può assumere rilevanza l’esercizio dei diritti sociali, qualora volutamente ostruzionistica e ostile verso la società. Tale non è invece il diritto di proporre querela a tutela del proprio onore e reputazione, siccome esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, inidoneo a incidere sul vincolo fiduciario tra socio e cooperativa.

Per giudicare in merito alla legittimità dell’esclusione del socio deve verificarsi non solo l’effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento. Occore compiere un’analisi volta ad accertare la sussitenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui la legge o l’atto costitutivo consentono l’estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell’inadempimento e all’incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale, a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso.

15 Luglio 2021

Omessa convocazione dell’amministratore in conflitto di interessi e validità della delibera di esclusione

In caso di omessa convocazione del socio-amministratore, non è invalida la delibera di CdA di esclusione dello stesso socio-amministratore per morosità nel versamento dei conferimenti sociali, attesa la posizione di conflitto di interessi in cui egli si trovava, non potendo votare in una deliberazione avente ad oggetto la sua esclusione.

 

16 Aprile 2021

Esclusione del socio moroso dalla società cooperativa edilizia a proprietà indivisa e rilascio dell’immobile

Il socio moroso di società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, una volta accertata la legittimità dell’esclusione dello stesso da parte della società, è tenuto a rilasciare l’immobile, in quanto esso, a far data dall’esclusione, deve ritenersi occupato sine ullo titulo.

19 Novembre 2020

Necessità di comunicazione individuale al socio ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea

La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.

La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.

22 Novembre 2017

Esclusione del socio cooperatore e rilascio dell’alloggio sociale

Lo scioglimento del rapporto mutualistico – quale effetto connesso all’esclusione del socio, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2533 c.c. – implica il venir meno del titolo che giustifica la disponibilità ed il godimento dell’alloggio in capo all’ “assegnatario” escluso, per modo che quest’ultimo deve senz’altro rilasciare alla cooperativa detto alloggio sociale, risultando indebita ed ingiustificata la relativa detenzione.

20 Novembre 2017

Impugnazione della delibera di esclusione del socio moroso

L’azione di impugnazione delle deliberazioni sociali può essere promossa solo dai soci, che devono conservare detta qualifica per tutta la durata del processo, fino alla pronuncia definitiva. Fa eccezione a questa regola l’ipotesi in cui venga impugnata la deliberazione che ha determinato l’esclusione [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Competenza del Tribunale delle imprese, esclusione del socio moroso e occupazione sine titulo

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Competenza della sezione specializzata, esclusione del socio moroso e occupazione sine titulo dell’immobile sociale

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste anche quando la controversia, pur non rientrando nelle ipotesi previste dai primi due commi del suddetto articolo, presenta profili di connessione oggettiva propria con i procedimenti previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, d. lgs. 168/2003 [ LEGGI TUTTO ]

12 Ottobre 2017

Sull’esclusione del socio di società cooperativa edilizia

L’accertamento della condizione di grave morosità del socio di società cooperativa edilizia determina la sua esclusione dalla società, nonché decadenza dall’assegnazione in godimento dell’alloggio sociale; va inoltre disposta la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati e dell’indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi.

Recesso del socio di cooperativa e chiamata in causa di terzi

Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest’ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l’attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.