hai cercato articoli in
Art. 2404 c.c.
3 risultati

Responsabilità del sindaco e del revisore; corresponsabilità della banca in caso di atti distrattivi dell’amministratore

I doveri di vigilanza dei sindaci come tali non si estendono di per sé al controllo contabile; tuttavia, essi sono tenuti ad una sorveglianza generale dell’andamento gestorio. La responsabilità dei sindaci può certamente essere predicata anche solo in relazione alla mancata vigilanza, ma questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità; naturalmente, sul presupposto che tali fatti dovessero e potessero essere rilevati nell’esercizio dei compiti di legge.

Quando i sindaci rivestano anche la carica di revisori, deve escludersi la commistione fra gli obblighi e i regimi anche prescrizionali che regolano ciascuno dei due compiti, i quali sono invece disciplinati in modo diverso e da disposizioni normative distinte e specifiche. La netta distinzione di disciplina tra revisori e sindaci, che vale per compiti, requisiti e responsabilità, vale anche per il regime prescrizionale, chiaramente diverso. Quanto alla prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore, in particolare, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento”. Tale speciale regime di decorrenza della prescrizione si applica naturalmente solo per le annate relativamente alle quali i revisori sono giunti a chiudere il periodo con relazione; ma certamente non opera riguardo a quelle negligenze relative ai compiti di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art 14, lett. b), d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) commesse in periodi che non si sono conclusi con relazione.

La banca risponde quale corresponsabile dell’illecito dell’amministratore che storni a sé sostanze sociali – condotta concretamente atto in conflitto di interessi – in base ai principi generali della responsabilità civile, sia sotto il profilo aquiliano, per lesione del credito, sia sotto quello contrattuale, dovendo la banca rifiutare di dare corso all’operazione a fronte di condotte ictu oculi anomale, che siano palesemente contrarie all’interesse del correntista. Ai fini di tale valutazione, è possibile fare ricorso, nella normativa antiriciclaggio, ai criteri di anomalia previsti nel provvedimento di Banca d’Italia del 24 agosto 2010; ed invero, seppure la disciplina antiriciclaggio non sia dettata a beneficio del correntista, l’esistenza di tale disciplina rileva in quanto impone comunque che la banca si doti di strumenti di rilevazione delle operazioni anomale.

Nell’ambito di un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale è valida la clausola mediante la quale viene limitata l’operatività della copertura alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare da un vincolo di solidarietà.

Ciò che mina il contraddittorio processuale e rende indispensabile l’intervento di nomina di un curatore speciale da parte del giudice ex art. 78 c.p.c. è un conflitto attinente all’interesse difensivo del rappresentante, che sia parte nel processo, rispetto alla parte rappresentata, che sia parte nel medesimo processo. Quando il rappresentante non sia litisconsorte, il giudice deve impiegare, nella valutazione della sussistenza del conflitto, la massima cautela, dal momento che la nomina di un curatore speciale quale rappresentante processuale di un ente (specie nel caso di una società) lo consegna alla difesa curata da soggetto estraneo; soggetto che, qui si può esplicitare, si fonda su una conoscenza dei fatti sociali necessariamente meno approfondita rispetto a quella dell’organo gestorio.

17 Giugno 2019

Determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale in caso di omessa consegna del libro delle adunanze del collegio sindacale

L’omessa consegna del libro delle adunanze del collegio sindacale (di cui all’art. 2421, 1 comma, n. 5 c.c.) da parte del presidente del collegio sindacale costituisce inadempimento del professionista: conseguentemente, il professionista non ha diritto ad alcun compenso atteso che l’attività di controllo del collegio sindacale non è stata adempiuta nelle forme prescritte dall’art. 2404, 3 comma, c.c. [ LEGGI TUTTO ]

1 Dicembre 2017

Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.

Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.

La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.