18 Febbraio 2015

Assegno postdatato con funzione di garanzia: contrarietà a norme imperative. Promessa di pagamento.

L’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell’adempimento di una obbligazione propria, costituisce atto contrario a norme imperative e non è meritevole di tutela.

L’assegno, privato della sua natura cartolare, può conservare, solo nei rapporti diretti fra il traente ed il prenditore del titolo, la natura di promessa di pagamento, cui consegue la presunzione di esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria (presunzione relativa o iuris tantum) e cioè fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code