11 Novembre 2014

Azione di responsabilità per abusiva interruzione delle trattative e individuazione del foro competente

In tema di competenza territoriale correlata al criterio del “forum destinatae solutionis”, il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell’art. 1182 cod. civ., coincide con quello dell’adempimento delle sole obbligazioni che abbiano già “ab origine” tale oggetto e non anche di quelle che solo successivamente lo abbiano acquisito – come nel caso di obbligazioni pecuniarie per somme originariamente indeterminate, per la cui determinazione sia stato chiesto l’intervento del giudice, per le quali ultime, invece, vale la regola generale indicata dal quarto comma del citato art. 1182, cioè il criterio del domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell’obbligazione.

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