3 Febbraio 2017

Azione di responsabilità promossa dal socio o dal terzo direttamente danneggiato dalla condotta colposa o dolosa degli amministratori

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi altrimenti proporre l’azione contrattuale, di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall. Ne consegue che in tutti i casi in cui danno lamentato non sia stato cagionato direttamente nella sfera soggettiva del socio (o del terzo) ma in tale sfera si sia determinato soltanto per riflesso (indiretto) l’azione in questione deve ritenersi inammissibile, configurandosi per contro l’ammissibilità della diversa azione di cui all’art. 2476 comma 3 c.c.

Inoltre affinché possa configurarsi un danno risarcibile in capo al socio (o creditore) a causa della condotta illecita dell’amministratore (o degli amministratori), occorre che il danno lamentato sia la conseguenza immediata e diretta o di quelle condotte, ovvero che la condotta abbia efficacia causale del danno lamentato, e cioè che a questo sia connessa in virtù di un rapporto di causalità diretta.

La posizione del socio che lamenti un danno derivante dalla mancata distribuzione di utili , a prescindere che si tratti di diritto soggettivo o di mera aspettativa, è assorbita dalla decisione della società in ordine alla destinazione degli utili, potendosi al più configurarsi un diritto soggettivo del socio per il limitato caso in cui alcuna decisione fosse stata assunta dalla società. Pertanto, nel caso in cui la società deliberi di non distribuire utili ai soci la posizione soggettiva del socio viene assorbita dalla delibera dei soci con la conseguenza che il rimedio contro l’eventuale illegittimità della delibera è la sua impugnazione ai sensi dell’art. 2479 ter c.c.

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Edgardo Ricciardiello

Edgardo Ricciardiello

Titolare

Dottore di Ricerca Abilitazione Nazionale a Professore Associato in diritto Commerciale e Avvocato in Bologna(continua)

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