28 Settembre 2015

Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio; ammissibilità e valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio. Il direttore generale: compiti e rapporti con l’amministratore.

La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente.

 

Il giudice puó utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio tra le parti, anche penale, effettuandone la valutazione discrezionalmente, senza essere vincolato alla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale: nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, infatti, non esiste una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri.
La sentenza penale ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il computo accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce un documento che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale puó trarre elementi di giudizio.

 

Tra i compiti del direttore generale, di cui nel codice civile non si rinviene una definizione, né si precisano i compiti, non vi è quello di vigilare sull’operato del Presidente del consiglio di amministrazione. Nelle società con una organizzazione complessa la funzione del direttore generale, che possiede quelle competenze tecniche e capacità direzionali, è quella di affiancare l’organo amministrativo, dando esecuzione alla volontà dell’organo amministrativo, alla cui formazione, tuttavia, egli non concorre. Si tratta di due figure differenti, con compiti differenti, a nulla rilevando che al direttore generale possano essere affidati compiti di contenuto analogo a quelli incombenti sugli amministratori. Egli anche se nominato dall’assemblea risponde del suo operato agli amministratori da cui riceve direttive, ai sensi dell’art. 2381 c.c.
L’amministratore di una società di capitali ha il compito di vigilare anche sull’attività del direttore generale, in quanto tale obbligo rientra nella diligenza richiesta dalla natura dell’incarico conferitogli e, in particolare, nel dovere di vigilanza sull’attività di gestione societaria complessivamente intesa.

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