10 Agosto 2016

Azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare: prescrizione e onere della prova. Applicabilità analogica alle s.r.l.

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). Nel caso di esercizio cumulativo dell’azione sociale di responsabilità ex art 2393 c.c. con l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest’ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta.

La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2394 c.c., di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento, ma deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori.

L’onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta al soggetto che, convenuto in giudizio a seguito dell’esperimento dell’azione di responsabilità, eccepisca l’avvenuta prescrizione della stessa azione. Per converso, quando il fallimento che agisce per l’affermazione della responsabilità degli amministratori alleghi che la conoscenza dell’insufficienza patrimoniale sia successiva allo stesso fallimento, sarà il medesimo a dovere provare tale circostanza.

Le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., nonostante non siano contemplate dal novellato art. 2476 c.c. con riferimento alla s.r.l., devono ritenersi applicabili anche alle società a responsabilità limitata essendo autorizzata la loro applicazione analogica dall’art. 12 disp. prel. c.c. il quale impone di applicare le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe, quali sono, appunto, quelle di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c.  Infatti, la disciplina della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali nella società per azioni trova la stessa ratio nella società a responsabilità limitata: in caso contrario, quest’ultima costituirebbe l’unico tipo societario che prevede la responsabilità limitata senza alcun contrappeso in termini di responsabilità verso i creditori sociali. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

 

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