20 Marzo 2017

Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle imprese ed impugnazione della messa in liquidazione.

Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che peraltro ne rispondono o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e le situazioni giuridiche attive non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, da ritenere rinunciati.

La cancellazione e l’estinzione della società possono essere trattati, sul piano processuale, alla stregua di un comune fenomeno di successione a titolo universale nel processo, con applicazione, fra l’altro, dei principi generali ex artt. 299 ss. c.c. (con l’unica eccezione della dichiarabilità del fallimento della società per un anno a far data dalla sua cancellazione dal Registro, ex art. 10 l.fall.).

La carenza di legittimazione del socio moroso nel versamento dei conferimenti ad impugnare le decisioni dei soci non è sanata in caso di successiva estinzione della società e prosecuzione del giudizio contro gli ex-soci.

L’ eventuale accoglimento della domanda di annullamento della delibera di messa in liquidazione di una s.r.l. non fa venir meno l’effetto estintivo, di natura costitutiva, dell’avvenuta sua cancellazione dal Registro delle imprese, che il liquidatore abbia richiesto – essendovi tenuto per legge (art. 2495, 1° comma, c.c.) – dopo che, in assenza di opposizione da parte degli interessati, sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione.

Quando l’unico oggetto della causa desumibile dalle conclusioni rassegnate in sede di citazione sia l’impugnazione di una delibera assembleare, è inammissibile (costituendo domanda nuova) l’introduzione, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di questioni attinenti la mala gestio dell’amministratore.

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Marco Verbano

Marco Verbano

Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)

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