21 Luglio 2014

Cancellazione volontaria di società di persone, estinzione e prova contraria

La regola dell’estinzione delle società per effetto dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese deve applicarsi anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione dell’art. 2495 c.c., dovendosi precisare soltanto che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.

 

Per superare la presunzione di estinzione occorre la prova di un fatto dinamico e, cioè, che la società abbia continuato a operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro, attraverso la prosecuzione di un’attività sostanzialmente imprenditoriale, non essendo sufficiente a fornire detta prova la protrazione di attività meramente processuali.

 

Deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla – o esercitata contro la – società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese. Se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli art. 299 e ss. c.p.c., e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci, mentre, ove non si provveda a tali incombenti, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai o nei confronti di soci succeduti alla società estinta.

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