13 Settembre 2013

Carenza di legittimazione dei singoli sindaci a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un’attribuzione collegiale propria dell’organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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