25 Luglio 2017

Caso Isgrò-Waters: oggetto di esclusiva autoriale non è la tecnica artistica ma la ripresa pedissequa delle forme espressivi personali dell’autore

L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera. L’utilizzo di una tecnica artistica, quale quella della cancellatura, non può essere oggetto di monopolio e di protezione. Ciò a cui il diritto d’autore riserva protezione è invece la forma espressiva rappresentata dall’autore attraverso le sue opere artistiche. In particolare, non assumono rilievo le valutazioni sui significati e sui messaggi comunicati dagli artisti nelle loro opere, giacché la protezione va verificata e accordata in concreto sulla base delle sole forme rappresentate e non degli ipotetici contenuti, dei significati volta a volta soggettivamente attribuiti e delle sottostanti idee.

Il carattere creativo, unico requisito richiesto per la tutela autorale, non implica la novità assoluta dell’opera tutelata dal diritto d’autore, ma è espressione e manifestazione del modo personale dell’autore di rappresentare la realtà. La creatività, che si manifesta attraverso l’attività poietica dell’ingegno, sussiste anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

La tutela della sola forma espressiva, e non dell’idea e del contenuto, rappresenta il punto cardine nel bilanciamento tra interesse individuale all’esclusiva dell’opera e interesse generale alla diffusione delle conoscenze, così come importanti sono, tra le altre, le disposizioni normative che riconoscono il diritto di esclusiva alle forme di utilizzazione pubblica e commerciale dell’opera dell’ingegno, escludendo o limitando quelle che implicano un uso esclusivamente privato e personale. In altre parole, il diritto di esclusiva riguarda l’utilizzazione dell’opera
nella sua forma rappresentata e non nel suo contenuto; e riguarda senz’altro l’utilizzazione per scopi commerciali e lucrativi.

Vi è una illecita riproduzione di un’opera creativa quando vengono riprese pedissequamente le medesime forme espressive personali del primo autore.

L’azione inibitoria, volta a impedire la reiterazione e la prosecuzione di una violazione del diritto d’autore, può essere esercitata nei confronti sia dell’autore della violazione che di un intermediario, i cui servizi siano utilizzati per tale violazione. Di qui la legittimazione passiva anche del solo intermediario, senza che sussista alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell’autore della violazione né alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi.

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Massimo Bacci

Massimo Bacci

Avvocato

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)

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