16 Novembre 2015

Cessione di partecipazioni. Garanzia sulla consistenza patrimoniale della società. Liceità della previsione contrattuale che subordina l’efficacia del contratto al pagamento del prezzo. Riduzione equitativa di clausola penale.

Il patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) di qualsiasi società, le cui azioni o quote siano state oggetto di cessione, appartiene soltanto ad essa, soggetto distinto dai singoli soci, la cui partecipazione societaria non esprime invero una contitolarità nella proprietà dei beni o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, status che è rappresentato dalla titolarità delle azioni o delle quote sociali, oggetto della cessione; quindi la diversa consistenza dei beni e crediti della società non può incidere sull’oggetto del trasferimento, costituito dalle azioni o quote, ma riguarda soltanto il valore economico di quest’ultime. Al al di fuori dell’ipotesi del dolo, il cedente risponde solo se ha assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta. In tutti gli altri casi sono irrilevanti le maggiori passività pregresse o le minori attività, scoperte dall’acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di azioni (o quote).

 

Per dare rilievo alle sopravvenienze passive, che incidono -al pari delle minusvalenze attive- sul valore delle azioni/quote cedute, è necessario che vi sia l’assunzione di un formale impegno in tal senso da parte del cedente.

 

Pur dovendosi ribadire l’ontologica distinzione fra prestazione e condizione, non si esclude che, in forza dell’autonomia riconosciuta ai contraenti, le parti possano configurare il pagamento del prezzo, che pure costituisce la principale obbligazione assunta dall’acquirente, come evento cui è subordinata l’efficacia del contratto; quindi non è a priori escluso che sia configurabile una condizione nel caso in cui, secondo l’ordine naturale delle cose, un determinato evento, ancorché costituisca il risultato del comportamento contrattuale previsto (non meramente potestativo) di una delle parti, oltre che futuro, sia obiettivamente incerto, con la conseguenza che l’esecuzione di una prestazione costituisca non solo l’oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto da una parte nei confronti dell’altra, ma anche l’evento condizionante l’efficacia di un contratto (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto pienamente lecita la condizione potestativa prevista nel contratto di cessione di quote di srl con la quale le parti avevano previsto che al mancato pagamento del saldo del prezzo conseguisse la risoluzione del contratto e la retrocessione delle quote trasferite, con l’ulteriore conseguenza che, non essendo stata prestata apposita garanzia sulla consistenza patrimoniale della società, la parte cessionaria inadempiente non ha potuto giustificare il mancato adempimento come conseguenza dell’altrui inadempimento ex art. 1460 c.c.)

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