4 Dicembre 2015

Clausola compromissoria e impugnativa di bilancio

L’impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ossia disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo), non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, che devono pur sempre avere ad oggetto diritti disponibili (cfr. Cass. n. 791/2011, nonché Cass. ord. nn. 13031/2014; 22715/2014) .

La previsione dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, che limita l’arbitrato alle sole controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è rafforzata e non sminuita nella sua portata dal contenuto dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, il quale consente agli arbitri di conoscere solo incidentalmente di questioni non compromettibili rispetto alle quali il lodo non potrà mai acquistare autorità di giudicato; inoltre, si deve riconoscere il carattere neutro dell’art. 35, nella sua previsione di devoluzione agli arbitri delle controversie sulla validità delle delibere assembleari, il cui significato dovrà essere individuato secondo l’oggetto delle impugnazioni.

Nel giudizio sulla compromettibilità o meno in arbitri di una controversia è necessario interrogarsi circa la natura del diritto sostanziale, negando la competenza degli arbitri in presenza di diritti indisponibili, vale a dire diritti che i privati non possono mettere fuori gioco con un accordo perché l’ordinamento, per la tutela di interessi pubblici o per la protezione di una parte considerata debole, vuole che si producano gli effetti conseguenti all’esistenza dei presupposti; una volta però determinatisi gli effetti, questi potrebbero divenire disponibili, così evidenziandosi la differenza tra il criterio sostanziale della indisponibilità ed il parametro processuale della disponibilità del diritto d’azione.

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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