Competenza concorrente del foro contrattuale e del foro speciale ex art. 120 c.p.i. in caso di condotta plurioffensiva
Nel caso in cui una parte lamenti una condotta c.d. plurioffensiva, giacché lesiva sia degli accordi negoziali conclusi tra le parti sia delle proprie legittime prerogative sul marchio, e quindi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i fori previsti per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’art. 120 c.p.i. concorrono con quelli previsti per il contratto, tanto che –ove sia previsto un foro convenzionale esclusivo ed un unico fatto sia generatore di responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale- il foro convenzionale attrae tutte le questioni di natura aquiliana, salve le diverse ipotesi in cui le contestazioni dell’attore vertano esclusivamente su pretesi illeciti aquiliani.
In materia di estensione del provvedimento inibitorio, l’esercizio legittimo della facoltà di risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della parte affiliata o concessionaria comporta che tale provvedimento sia esteso non solo alle res ritenute contraffattorie dei marchi contrattualizzati, ma altresì ai prodotti originali contrassegnati dal marchio originariamente facente parte dell’intervenuto(e poi risolto) sinallagma.
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