14 Febbraio 2017

Competenza del Tribunale a dichiarare lo scioglimento della s.n.c. anche in presenza di clausola compromissoria

La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l’interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito anche ai terzi e pertanto indisponibile.

La giurisprudenza costante esclude dal novero delle controversie compromettibili in arbitri quelle che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci.

L’oggetto sociale non può più ragionevolmente essere conseguito quando la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo e irreversibile, nell’impossibilità di continuare a svolgere l’attività economica programmata dai soci come delineata nell’atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.

Il dissidio insanabile tra soci può assurgere a causa di scioglimento del vincolo sociale ex artt. 2272 n. 2 c.c. solo a fronte della impossibilità di esperire nel caso concreto i diversi rimedi del recesso per giusta causa o dell’esclusione del socio inadempiente (ex art. 2285 e 2286 c.c.), i cui effetti non travolgono l’esistenza stessa del contratto sociale.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code