13 Gennaio 2017

Competenza del Tribunale delle Imprese sulla azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 l.f. e sulla domanda di pagamento del compenso di un ex amministratore di una società

L’ azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.

E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva allorquando l’autorizzazione del Giudice Delegato sia sopraggiunta nel corso del giudizio in quanto, per costante giurisprudenza del S.C., la mancanza iniziale di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore è suscettibile di sanatoria, con effetto “ex tunc” (sempre – però – che l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice).

La richiesta di liquidazione del compenso da parte di un ex amministratore di una società di capitali (nella specie: società a responsabilità limitata) rientra tra le materie che l’art.3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art.2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, assegna alla competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa.

 

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