14 Gennaio 2015

Competenza del Tribunale in caso di abuso di posizione dominante per effetto dell’art. 102 TFUE e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno

In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall’AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”). Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno lungolatente per i giudizi antitrust, l’azione risarcitoria si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza. Attesa l’autonomia dell’azione civile rispetto alle determinazioni dell’autorità garante in sede sanzionatoria ed esclusa sulla base dell’attuale sistema normativo qualsiasi ipotesi di pregiudiziale amministrativa, l’esordio della prescrizione non può essere collegato né al momento in cui l’accertamento dell’esistenza di illeciti anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, né nel momento in cui, secondo la stessa prospettazione dell’assicurato, fu cagionato il danno, consistito nel pagamento di un ingiusto aumento del premio. Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia (con il corredo di tutte le circostanze e modalità del fatto), e cioè nel momento in cui si deve ritenere che egli è stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno (ad esempio un’intesa vietata tra imprese, o un comportamento di abuso di posizione dominante).
Poiché però tali fatti possono essere frutto – come le intese – di accordi riservati non facilmente conoscibili, il consumatore, situato nell’ultimo anello del mercato, ne rimane esposto in maniera ignara, finché attraverso proprie indagini e/o idonea pubblicizzazione di stampa e mezzi di comunicazione non ne venga reso edotto, mentre non è indispensabile che la conoscenza della quale si tratta derivi dalla pubblicizzazione delle indagini dell’Autorità Garante o del provvedimento di questa che abbia accertato la condotta illecita posto che l’illecito concorrenziale antitrust può essere autonomamente accertato dal giudice ordinario anche in assenza di un corrispondente provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sicchè va valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.

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