12 Settembre 2014

Concorrenza sleale e nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. Esclusività dell’attività S.I.A.E. per taluni diritti di autore e applicazione agli autori stranieri

Perché si possa configurare un’ipotesi di concorrenza sleale è indispensabile requisito la qualifica di “imprenditore” in tutti i soggetti interessati dall’esame. La semplice produzione di proprie opere (musicali, nella fattispecie) non e’ sufficiente a riconoscere nel soggetto produttore tale requisito. Cio’ in quanto e’ da qualificarsi imprenditore un soggetto che svolge un’attività di impresa e cioè “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, secondo le indicazioni di cui all’art. 2082 c.c.; e sicuramente difettano nella fattispecie della produzione di proprie opere i requisiti della “professionalità” e della “attività organizzata”.

L’art.180 l.d.a. che attribuisce in esclusiva alla S.I.A.E. l’attività di intermediazione per taluni diritti d’autore ivi elencati, non sancisce una obbligatoria intermediazione della S.I.A.E. nell’attivita’ di diffusione della musica stessa e non rende illecita la diffusione nel territorio italiano di musica da parte di una societa’ straniera intermediaria nello sfruttamento economico dei diritti di autore, specie con riferimento a componentistica straniera (autori e interpreti stranieri).

Va escluso che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE. Specularmente, non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore.
 Quanto alle collecting society che intendano operare in Italia non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale, ma piuttosto una facoltà rimessa alle parti.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code