10 Febbraio 2014

Contraffazione del marchio che gode di rinomanza e limiti dell’uso parodistico

Vi è concreto rischio di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di un effetto di dilution di marchi celebri quando è riscontrabile una sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione (nella specie, capi d’abbigliamento che si caratterizzavano per la riproduzione in grande formato e in maniera appariscente di marchi celebri del settore della moda) e vi è l’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui prodotti contestati dei marchi notori altrui. Può invocarsi una possibile liceità dell’uso dei segni distintivi altrui a fini di parodia o di ironica citazione là dove la c.d. “citazione” venga fatta non per operazioni di carattere commerciale, ma per la creazione di opere d’arte, sia come fonte di ispirazione e di citazione, sia come forma espressiva dell’intento parodistico o ironico. Non rientra dunque in questa definizione e non può essere ritenuto legittimo l’uso di marchi registrati altrui quale elemento decorativo di capi di abbigliamento a fini puramente commerciali. Alla produzione seriale, finalizzata alla vendita dei capi di abbigliamento di parte resistente, non può certo essere riconosciuto il valore di opera d’arte creativa e nuova, così da ritenere che non si tratti di contraffazione, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità, quale attitudine a rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte.

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