Contraffazione del marchio di forma dei prodotti nel Diritto Industriale


Una donna di colore si interroga su cosa può fare per tutelarsi in caso di confezione che crea confusione nei suoi clienti

Hanno creato una confezione simile a quella del mio prodotto e i clienti si confondono. Cosa posso fare?

Domanda:
Marchio di forma: che caratteristiche deve avere l’aspetto esteriore di un prodotto per essere protetto come segno distintivo?

Risposta:
L’aspetto esteriore del prodotto deve avere un significato preciso ed idoneo in grado di dare alla forma capacità distintiva.

 

REGISTRABILITÀ, CONTRAFFAZIONE, NULLITÀ E DECADENZA DEL MARCHIO DI FORMA
4 aprile 2014 – Tribunale di Torino – RG 11405/2011

Nel caso in cui il segno distintivo abbia ad oggetto l’aspetto esteriore di un prodotto (ad es. involucro o imballaggio), occorre accertare in concreto che quest’ultimo non sia percepito dal pubblico come mera confezione, ma che invece gli sia attribuito un significato preciso e autonomo, idoneo a distinguerlo e a ricondurlo a una specifica origine imprenditoriale. Al fine dell’accertamento della capacità distintiva di un segno – così come della sua riabilitazione o secondary meaning – non è necessario accertare che la totalità degli ambienti specializzati identifichi il produttore grazie al marchio, occorrendo invece che il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto agli occhi di una frazione significativa dei consumatori.

 

Questa massima è presente nei seguenti capitoli tematici della Rassegna di Diritto Industriale:
3 MARCHIO
3.3.REQUISITI DEL MARCHIO
3.3.3 CAPACITà DISTINTIVA

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