Danno da false informazioni al mercato e dovere di agire informati

Il pregiudizio subito dall’investitore che, a causa di false comunicazioni diffuse al mercato, abbia acquistato e conservato dei warrant a prezzo gonfiato rispetto all’effettivo valore del titolo, va qualificato come “danno diretto” perché incide sul patrimonio del singolo che non agisce in qualità di socio, ma di terzo estraneo alla società.

Ricorre il requisito dell’ “ingiustizia”, rilevante ex art. 2043 c.c., nel danno patito dall’investitore che, a causa di false informazioni al mercato, abbia acquistato dei titoli a prezzo gonfiato; in tale ipotesi si integra una lesione all’integrità del proprio patrimonio e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio, costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all’art. 41 Cost.

L’art. 2392, comma 2, c.c., quale modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, sancisce che gli amministratori, fermo restando il potere di impartire direttive al delegato e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega (come previsto dall’art. 2381 c.c., comma 3), sono solidalmente responsabili se, essendo al corrente di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Per effetto della disposizione di cui all’art. 2392, comma 2, c.c., nella formulazione attuale, è stato dunque rimosso “l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione”, sostituendolo con il dovere di “agire informato”, atteso il potere/dovere di ciascun amministratore di chiedere e di ottenere informazioni. La posizione di garanzia e l’obbligo di intervento del consigliere postulano la conoscibilità dell’evento nella sua portata pregiudizievole per la società e l’inerzia rispetto ad iniziative volte ad impedirlo. La rappresentazione eventuale dell’evento o la conoscibilità di esso secondo le specifiche competenze devono emergere, al di là ed anche in contrasto con le informazioni date dall’amministratore operante, da segnali perspicui, peculiari nonché anomali.

Tali principi valgono non solo nell’ambito dei rapporti tra amministratori con deleghe e privi di deleghe, ma anche riguardo al rapporto tra l’amministratore che ha direttamente compiuto le operazioni vietate, e gli altri amministratori delegati (o partecipanti ad un comitato esecutivo), e ciò in ragione del profilo individualizzante che oggi connota la responsabilità dell’organo gestorio.

Nel caso di atti di mala gestio commessi dall’amministratore di una società partecipata, la conoscenza degli stessi da parte della controllante non può essere tratta dalla mera compresenza di un amministratore della controllante nell’organo gestorio della controllata.

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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