Eccezione di compromesso e compensazione delle spese legali

Ove il Tribunale si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate, atteso che l’operatività della clausola arbitrale è nella disponibilità delle parti quanto alla singola controversia,  ai sensi dell’art. 819-ter co. 1 c.p.c., e che dunque l’introduzione della lite da parte dell’attore avanti al Tribunale  non può apparire di per sé arbitraria.

 

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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