20 Novembre 2013

Estinzione di trust liquidatorio e successione nel passivo trust

Successivamente all’atto di estinzione del trust liquidatorio, con il quale trustee e guardiano unilateralmente dispongono il trasferimento del fondo in trust alla curatela del sopravvenuto fallimento della società disponente, il trustee non può essere considerato successore – né particolare né universale – del trust.

Il trustee di trust liquidatorio non è legittimato a proporre opposizione contro l’ingiunzione di pagamento intimata nei confronti della società disponente, atteso che il trustee non succede a quest’ultima, la quale mantiene invece la propria personalità giuridica.

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