14 Marzo 2014

Fusione per incorporazione e “mancata restituzione” dei finanziamenti già concessi dalla controllata alla controllante

La costituzione di parte civile nel processo penale rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale.

La fusione per incorporazione della società controllata (creditrice) nella controllante (debitrice), e la conseguente confusione dei due patrimoni, determina l’estinzione delle reciproche posizioni di debito-credito, con la conseguenza che la “mancata restituzione” dei finanziamenti in precedenza erogati dalla prima alla seconda non rappresenta una voce di danno al patrimonio sociale (della società risultante dalla fusione) idoneo a fondare un rimprovero di responsabilità né nei confronti della società né dei creditori sociali della controllata, salvo il caso in cui la fusione non sia stata compiuta con l’intento fraudolento di danneggiare questi ultimi.

Ai fini del giudizio di responsabilità degli amministratori per violazione del previgente divieto di nuove operazioni è necessario fornire la prova del nesso causale fra perdite di esercizio manifestatesi successivamente alla perdita del capitale sociale e l’eventuale violazione del predetto divieto.

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