17 Settembre 2015

Giurisdizione in merito alle domande di accertamento negativo di contraffazione

In via generale anche alle azioni di accertamento negativo di contraffazione è applicabile il criterio di collegamento stabilito dall’art. 5 co. 1 Nr. 3 Reg. CE 44/01 per gli illeciti civili dolosi o colposi, se in concreto si può riconoscere l’esistenza in Italia di un evento dannoso effettivo o potenziale che consenta la sottoposizione al giudice italiano di tale specifico profilo della controversia.

La competenza giurisdizionale esclusiva per tutte le controversie vertenti sulla registrazione o sulla validità di un titolo di proprietà industriale va riconosciuta ai sensi dell’art. 22 co. 1 Nr. 4 Reg. CE 44/01 in favore dello Stato in cui la registrazione è stata eseguita. Tale competenza comprende anche le azioni di accertamento di non contraffazione ove, anche in via incidentale, venga sostenuta la nullità del titolo controverso.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code