14 Dicembre 2016

Giurisdizione sulle domande relative alla validità delle porzioni di brevetto europeo ed all’accertamento negativo di contraffazione

Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese; per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente non sarà titolare di un unico brevetto bensì di un “fascio di brevetti nazionali”, i quali sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente.

Ne consegue che la giurisdizione sulle domande relative alla validità (delle porzioni) di brevetti europeo ma anche di accertamento (negativo o positivo) della contraffazione dello stesso, spetta ai diversi giudici nazionali, poiché è nel territorio di tali paesi che la porzione dei diversi brevetti europei, e la privativa ad essi connessi, ha efficacia e può, quindi, interferire con altre privative o essere minacciata da condotte interferenti; e proprio per questo non sussiste alcun rischio di pronunce incompatibili, poiché si tratta sempre di decisioni che fanno riferimento solo all’ordinamento giuridico di un certo territorio affermando (o negando) la validità e l’efficacia di un brevetto solo entro i confini di quest’ultimo; sicchè, dal momento che non esiste un sistema di coordinamento tra i giudici nazionali il titolare della privativa deve promuovere un giudizio in ciascuno Stato ove si realizza a suo dire la contraffazione; parimenti, chi intende agire per l’accertamento negativo della contraffazione, deve promuovere separati giudizi in ciascuno degli stati ove il fatto (in tesi lecito) avviene o può avvenire.

Il rischio che processi paralleli, avanti autorità giudiziarie di diversi Paesi, aventi ad oggetto la medesima condotta ed oggetto, possano condurre ad esiti ‘contrastanti’ non può giustificare la radicazione della giurisdizione in Italia posto che, in mancanza di espressa normativa sul punto, il giudice nazionale deve limitarsi a conoscere della frazione nazionale di un brevetto europeo ed i suoi provvedimenti hanno effetto solo per il territorio del suo Stato.

Irrilevante è la previsione dell’art. 5, terzo comma, del Regolamento n. 44/2001 (ora Reg.n. 2015/2012), in base al quale in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’evento danno “è avvenuto o può avvenire”, poiché l’illecito in questione (contraffazione della frazione tedesca del brevetto europeo che ha efficacia solo nel territorio tedesco) non avviene e non può avvenire, per definizione, nello stato italiano: l’art. 5,3° comma, del Reg. n. 44 del 2001 va interpretato nel senso che per luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, mentre non può aversi riguardo al luogo dove si sono verificate – o potranno verificarsi – le conseguenze future di tale lesione.

Il fatto che si possa applicare anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione il criterio di collegamento di cui all’art. 5, 3° comma, Reg.n. 44/2001 , non implica affatto il mutamento di conclusione quanto alla sussistenza della giurisdizione in caso di accertamento della contraffazione (o non contraffazione) di porzioni non italiane di brevetti europei.

Invero la richiesta di accertare che una certa condotta non costituisce contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di detta privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento; al di fuori di quel perimetro di efficacia, non si potrebbe parlare nè di un fatto di contraffazione né di un fatto di non contraffazione di quella privativa, e, quindi non si potrebbe neppure prospettare un “evento dannoso” , né attuale né potenziale, capace di costituire il criterio di collegamento onde incardinare la giurisdizione del giudice di un territorio diverso.

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