2 Ottobre 2017

Giusta causa di revoca dell’amministratore. Ammissibilità della riconvenzionale cautelare

Nel silenzio della legge, non pare riscontrabile un generale divieto di formulare domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare. L’inammissibilità dell’esercizio dell’azione cautelare in reconventionem può però esser ravvisata in concreto ove il giudice, secondo il principio generale scolpito dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio ordinario, non ravvisi fra le due domande il collegamento oggettivo -non necessariamente fondato su di un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente come richiesto ad altri fini dall’art. 36 c.p.c.- necessario e sufficiente a giustificare il simultaneus processus cautelare; valutazione discrezionale del giudice della cautela che egli, come quello di merito, è tenuto a motivare, ma che certo legittimamente può giungere ad un esito negativo, con la conseguente espunzione della riconvenzionale dal perimetro del giudizio, in caso di contro cautele dettate da puro spirito ritorsivo: che soprattutto in un procedimento ex art. 700 c.p.c., se realmente fossero connotate da urgenza e imminenza del periculum, non avrebbero verosimilmente atteso l’iniziativa giudiziale dell’avversario per essere proposte (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale consistente in un’istanza di revoca dell’amministratore uguale e contraria a quella proposta in via principale, in quanto essa veniva proposta, come quella del ricorrente, dopo anni di tese e crescenti divergenze pressoché totali fra le parti e sul fondamento, anch’essa, di condotte gestorie dell’altro amministratore asseritamente illecite e dannose per gli interessi della società).

La nozione di giusta causa richiesta dalla legge (anche) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2259 c.c. è notoriamente diversa e più ampia di quella di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale che la stessa disciplina della società semplice (e quindi, per i successivi richiami “a cascata”, delle società personali tutte) pone quale fondamento della extrema ratio dell’esclusione del socio (art. 2286 c.c.); inadempimento che certo integra una giusta causa di revoca, ma che di quella costituisce solo un sottoinsieme. Perché giusta causa sussista, ai fini che qui occupano e a gli altri previsti dalla legge (ad esempio, per il recesso ex art. 2285 co. 2° c.c.), è infatti necessario e sufficiente che il socio amministratore abbia tenuto condotte che, riguardate alla luce dello scopo sociale e del particolare intuitus personae che connota le società personali, non consentano più la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto sociale; il che, nell’ipotesi peculiare dell’art. 2259 c.c., si declina in termini di condotte gestorie tenute da uno o più soci che abbiano irreparabilmente compromesso il vincolo di reciproca fiducia che solo può giustificare l’amministrazione disgiuntiva, e che al contempo -soprattutto nelle società personali- rende possibile quella congiuntiva scongiurando lo stallo decisionale (nel caso di specie il Tribunale ha ravvisato gli estremi della giusta causa di revoca, oggetto della domanda principale, nel comportamento del consocio e coamministratore il quale, a fronte di una sopravvenienza attiva straordinaria, aveva provveduto unilateralmente alla liquidazione in proprio favore di ingenti somme a titolo di compensi arretrati di dubbia spettanza e restituzione prestito soci, in violazione del regime di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione. Il Tribunale ha altresì ravvisato la fondatezza della domanda riconvenzionale di revoca sul presupposto dell’omogeneo comportamento tenuto dall’attore – rimborso di finanziamento socio non concordato – e della complessiva condotta gestoria da egli tenuta, tale da far emergere plurimi sospetti di conflitto di interessi).

 

 

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