17 Novembre 2015

Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società

La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione.

 

In sede di istanza di annullamento dell’iscrizione di cancellazione, a nulla rileva la doglianza inerente alla mancata comunicazione del provvedimento (perché il preavviso di cancellazione inviato all’indirizzo PEC dichiarato abbia avuto esito di mancata consegna “l’utente non esiste” o perché eseguita dall’ufficio mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale nella pagina espressamente dedicata): la parte che propone opposizione avverso tale provvedimento dimostra di aver avuto effettiva conoscenza di esso.

 

L’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese determina l’effetto estintivo della società. Determinatosi l’effetto estintivo della società, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione dell’iscrizione de quo.

 

In conseguenza della natura latamente sanzionatoria della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 2490 c.c., la prosecuzione dell’attività imprenditoriale della società cancellata non rileva, atteso che, sotto altro profilo, non vi sia stata allegazione di impossibilità assoluta al deposito dei bilanci di liquidazione.

 

Qualora alla cancellazione non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico in capo alla società estinta, di persone o di capitali che sia, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: i) l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, qualora pendente societate fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; ii) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei creditori ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

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