29 Settembre 2015

IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO DI COOPERATIVA.

In materia di società cooperative, è necessario che il provvedimento di esclusione contenga una specifica motivazione al fine di consentire al socio l’opposizione ex art. 2533, terzo comma, c.c. ed al giudice di accertare la legittimità sostanziale della decisione, esaminando la sussistenza del fatto addebitato e la sua riconducibilità ad una causa legale o statutaria di esclusione.

 

 

Il tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni statutarie interne ovvero dalla legge, l’effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria al momento dell’assunzione della deliberazione, nonché la congruità della motivazione adottata. La decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo l’ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a fondamento del provvedimento adottato.

 

 

Ove l’atto costitutivo dell’ente contenga formule generali ed elastiche, il giudice opera una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato al socio e la radicalità del provvedimento espulsivo. Più la disciplina interna dei fatti statutariamente rilevanti (e delle connesse sanzioni) è analitica, meno penetrante è la valutazione del giudice, rammentato che l’ente collettivo assume la veste processuale di attore con tutti gli oneri allegatori e probatori che ciò comporta.

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