23 Settembre 2015

Impugnazione di delibera assembleare recante approvazione contestuale di più bilanci d’esercizio

Nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d’esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell’art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera recante approvazione di un bilancio d’esercizio non può più essere impugnata dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio successivo. Tale norma, infatti, poggia la propria ratio sull’insussistenza di interesse ad agire per l’invalidazione di un bilancio superato dall’approvazione del bilancio successivo, così da stabilizzare le delibere a fronte di iniziative tardive, tra le quali non può certo rientrare l’impugnazione di un bilancio approvato con la medesima delibera che approvi anche quello successivo.

In tema di di assemblea dei soci, la regolarità dell’avviso di convocazione deve essere valutata alla luce della sua notifica all’indirizzo di residenza del socio evincibile dal registro imprese, a nulla rilevando il fatto che l’avviso di convocazione sia stato precedentemente notificato anche ad altro diverso indirizzo, pur iscritto nel libro soci, tale condotta rilevando quale mera cortesia inidonea a far sorgere alcun legittimo affidamento del socio a ricevere le comunicazioni sociali anche presso tale recapito nè tantomeno a modificare l’obbligo dell’amministratore ad effettuare la convocazione presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, il cui onere di modificazione grava sul socio in ossequio ad una esecuzione in buona fede del contratto sociale nell’interesse generale della società.

A mente dell’art. 2426 c.c., le immobilizzazioni che consistono in partecipazioni in imprese controllate possono essere contabilizzate secondo il criterio del valore di acquisto o per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, di talchè un’eventuale iscrizione a bilancio per un valore superiore che non sia adeguatamente motivata in nota integrativa rende il bilancio non chiaro nè veritiero e, pertanto, nullo.

Ove la posta contabile relativa ai “debiti verso fornitori” presenti valori ingiustificatamente superiori a quelli dei costi di produzione iscritti in conto economico, tanto da far presumere l’iscrizione di costi fittizi, il relativo bilancio è da ritenersi non chiaro e, pertanto, nullo.

E’ allo stesso modo nullo per mancanza di chiarezza il bilancio in cui la posta “ratei e risconti attivi” presenti un valore identico a quello dell’esercizio precedente senza alcuna giustificazione in nota integrativa, trattandosi di valori destinati per propria natura a diminuire, ancor di più alla luce di un’eventuale svalutazione di tale posta nel corso dell’esercizio successivo.

La non conformità della voce “fatture da emettere” alla relativa scheda contabile è fonte di nullità del bilancio per mancanza di chiarezza, a nulla rilevando in tal senso eventuali giustificazioni rese in sede processuale in merito alla diversa consistenza delle voci.

La delibera recante approvazione di un bilancio senza l’approvazione di quello precedente non è nulla, poiché l’oggetto della delibera è possibile e lecito, non costituendo l’eventuale omessa approvazione del bilancio precedente, in sé, un vizio del bilancio successivo, ma – piuttosto- un’irregolarità gestionale imputabile all’amministratore.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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