25 Luglio 2013

Impugnazione di delibere assembleari di srl. Istanze cautelari.

Alla sospensione della delibera assembleare è dato addivenire solo allorquando, all’esito di un giudizio comparativo tra i contrapposti interessi delle parti, risulti che il pregiudizio che subirebbe il socio per effetto dell’esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, “congelamento” degli effetti della delibera.

 

Sono deliberazioni assembleari indispensabili per la sopravvivenza della società quella di azzeramento del capitale sociale e contestuale ricostituzione, e quella di “sostituzione” del soggetto preposto alla gestione della società. I “gravi pregiudizi” prospettabili come conseguenza della esecuzione di tali deliberazioni sono quasi inconfigurabili e, d’altra parte, indipendenti dagli effetti delle stesse, nonché, in ogni caso, “recessivi” rispetto al rilevante interesse della società a tenere fermi – fino alla pronuncia di merito – gli effetti delle predette deliberazioni.

L’accesso al rimedio della sospensione è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che richiedano un’attività esecutiva e che, comunque, non siano state già interamente eseguite.

 

La delibera di approvazione del bilancio di esercizio, per il suo carattere ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta, pertanto, insuscettibile di sospensione. Analoghe considerazioni valgono, in ogni caso, per le deliberazioni assembleari volte alla eliminazione di perdite mediante azzeramento e successiva ricostituzione del capitale sociale.

 

Esaurita l’esecuzione della delibera ex art. 2482-ter c.c. con la sottoscrizione ed il versamento dell’intero aumento di capitale deliberato, l’istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata insussistenza dei vizi fondanti l’impugnazione, è compito del solo giudice di merito, non di quello della cautela.

Al Giudice investito di un’istanza ex art. 2378, comma 3, c.c. è dato sospendere la deliberazione impugnata, ma non anche revocare gli effetti che questa abbia già eventualmente prodotto. Ad una interpretazione in senso estensivo di tale disposizione, come riferibile anche alla sospensione degli effetti delle deliberazioni impugnate, può accedersi solo quando l’esecuzione della delibera si sostanzi nel compimento di una serie di atti esecutivi, e non anche là dove la deliberazione abbia esaurito gli effetti suoi propri (ovvero la ricostituzione del capitale nella misura deliberata).

Tra gli effetti diretti della deliberazione ex art. 2482-ter c.c. non può annoverarsi la perdita della qualità di socio da parte del ricorrente per non aver egli esercitato l’opzione sull’aumento deliberato. Invero la perdita della qualità di socio costituisce un effetto ulteriore ed indiretto della delibera, solo conseguente alla relativa esecuzione.

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