Impugnazione di plurime delibere di approvazione di bilancio della medesima società e interesse ad agire

Sussiste mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nei casi in cui vengano riproposte le medesime censure svolte avverso precedenti delibere di bilancio già oggetto di impugnazione in sede giudiziaria.

Una volta ottenuta una sentenza favorevole con riferimento al “primo” bilancio impugnato, l’attore ha diritto a che gli amministratori procedano ad adottare i provvedimenti conseguenti, anche con riferimento agli esercizi successivi, alla pronunzia del Tribunale. L’adozione di tali provvedimenti, costituente l’oggetto di un preciso obbligo normativo (ex art. 2377, comma 7, c. c.) posto a carico degli amministratori, è idonea a soddisfare, in modo pieno ed esaustivo, gli interessi, anche di tipo informativo, della parte che invoca il medesimo vizio in relazione ai bilanci successivi a quello impugnato per primo. 

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Stefano Castoldi

Stefano Castoldi

Avvocato | Corporate Litigation | LL.M. Candidate at Columbia Law School

Avvocato in Milano, attualmente frequentante l'LL.M. presso la Columbia University (New York). Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di contenziosi commerciali e societari.(continua)

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