19 Giugno 2017

Inidoneità della delibera che ha approvato la richiesta di un finanziamento ai soci a fondare un credito della società verso il singolo socio, in assenza di sua successiva adesione

La delibera dell’assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest’ultimo quanto all’assunzione dell’impegno al finanziamento, la cui prova incombe in capo alla società. Il tutto secondo lo schema usuale nella contigua materia della approvazione dell’aumento del capitale sociale, schema rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente da tempo chiarito che: “in materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l’obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l’adozione di una forma particolare” (così Cass. n.19813/2009); “conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l’onere di provare non soltanto l’esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell’aumento ad opera del socio” (così Cass. n.22016/2007).

Quanto alla prova della ricorrenza, in esecuzione della delibera assembleare, di specifica adesione del socio alla richiesta di finanziamento, tale prova può ben riguardare una adesione del socio prestata anche verbalmente ovvero per fatti concludenti, nessuna forma essendo prescritta per un negozio di tal genere e non vigendo dunque al riguardo nessun divieto di prova testimoniale, salvo quello ex art. 2721 c.c..

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Camilla Savoldi

Camilla Savoldi

Avvocato del Foro di Milano. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (110L). Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Scuola di...(continua)

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