28 Luglio 2015

Interesse del socio alla chiarezza del bilancio e valutazione in concreto dell’idoneità del bilancio a fornire le informazioni sulla consistenza patrimoniale ed efficienza della società e sul valore della partecipazione del socio

Il giudizio in materia di impugnativa di bilancio non può risolversi in una verifica formale del rispetto di alcuni principi contabili di riferimento ma deve piuttosto accertare l’effettiva adeguatezza del documento sottoposto alla approvazione assembleare a fornire una informazione chiara e completa in ordine allo stato della società – tenendo conto del preciso dovere degli amministratori di fornire eventuali “informazioni complementari…se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti…” (come da art 2423 comma 3 cc), ma nel contempo escludendo in radice la rilevanza di eventuali “errori” meramente classificatori o comunque manifestamente ininfluenti ai fini di una adeguata rappresentazione. In materia di bilancio il generale principio di necessaria “concretezza e attualità” dell’interesse tutelato ex art 100 cpc impone l’esigenza di una verifica in concreto della idoneità o meno delle indicazioni ricevute ad assicurare una chiara e completa informazione; pertanto è sempre possibile che, dopo un’accurata analisi della fattispecie nella sua interezza, l’interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio “debba poi concretamente escludersi per essere il socio – di fatto – nelle condizioni di conoscere con chiarezza e precisione il valore” della partecipazione sociale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’impugnazione per nullità di una delibera di approvazione del bilancio da cui risultavano perdite da coprire mediante la riduzione a zero del capitale sociale e la successiva ricostituzione dello stesso con un sovrapprezzo).

 

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