16 Febbraio 2016

Intersezione della tutela del design industriale, delle opere dell’ingegno e della concorrenza sleale per statuette di ceramica

Anche in presenza di prodotti diversi, sussiste il carattere individuale ai sensi dell’art. 33 c.p.i. quando i diversi prodotti siano connotati da uno stile inconfondibile, oltre che da una riconosciuta qualità, sia con riferimento ai materiali ed ai colori che alle forme che hanno corredato gli stessi dei propri caratteri emblematici, così da renderli espressione di una linea creativa unitaria ed individualizzante.

Per quanto attiene alla classificazione di creazioni (nella specie: statuette in ceramica) che anche se riprodotte in serie, mantengano la propria individualità in quanto tutte diverse fra loro, pur rivelando la medesima impronta, si ritiene che ciò non giovi alla loro catalogazione fra le opere della scultura, collocandole piuttosto tra quelle del design industriale. Difatti, seppur sia considerata superata l’interpretazione che rinviene nell’unicità del pezzo il presupposto dell’opera di scultura, è vero tuttavia che la riproduzione del medesimo modello in un numero indeterminato di esemplari, la presentazione delle figurine come prodotto di una singola azienda, le modalità di diffusione sul mercato mediante negozi monomarca, inducono a preferire la classificazione della fattispecie nell’ambito della categoria di cui al n. 10 dell’art. 2 L.d.A.

Quanto alla riproduzione in serie di un’opera dell’ingegno, ciò non vale in alcun modo ad escludere la tutelabilità di tali creazioni quali disegni industriali, in quanto la loro riproducibilità su larga scala è tipica della realizzazione industriale e il valore artistico e il carattere creativo, considerati quali scindibili dall’elemento dell’industrialità, ben possono manifestarsi anche mediante forme semplici e ripetibili nonostante l’apporto diretto e personale dello scultore o del pittore si diluisca quando l’opera venga realizzata industrialmente in un ampio numero di articoli.

Il concetto di “artisticità” richiesto dall’art 2 n) 10 l.d.a. è per sua natura aleatorio, e dunque privo di una definizione univoca con carattere esaustivo, pertanto vanno individuati una serie di parametri di natura oggettiva e soggettiva, cui riferirsi per riconoscere la presenza in un’opera di design. Tra i parametri soggettivi (da valutarsi in base alla sensibilità artistica, al gusto personale e al sistema percettivo del singolo) rientrano le emozioni estetiche che l’oggetto deve suscitare, il suo spiccato carattere soggettivo, in relazione alle forme normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, e l’autonoma rilevanza di cui deve essere dotato. Tra i parametri oggettivi sono da considerare la presenza di riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche e la presenza di un valore che trascende la stretta funzionalità e la mera eleganza delle forme; l’esposizione in mostre, musei, riviste specialistiche di settore; la partecipazione a manifestazioni artistiche; il conferimento di premi; articoli di critica; la vendita sul mercato artistico, non commerciale; e nel caso di vendita sul mercato commerciale il dato che l’opera deve aver acquisito un valore particolarmente elevato che implica l’attribuzione di un valore artistico; infine non va trascurata la notorietà dell’artista. La valenza artistica di un’opera di design va valutata caso per caso, dato che i parametri forniti – in specie quelli oggettivi – sono condizionati dal fattore temporale (che può implicare un riconoscimento non immediato) e pertanto non possono costituire un elenco esaustivo, assumendo valore anche se considerati disgiuntamente ai fini di tale valutazione.

Ai fini del giudizio di contraffazione del modello si deve fare riferimento al ricordo mnemonico che del prodotto possa avere l’utilizzatore informato o il consumatore, i quali difficilmente potranno procedere al raffronto diretto.

La differenza fra il criterio di “riconoscibilità individuale” della contraffazione di opere dell’ingegno rispetto al parametro del carattere individuale tipico di modelli o disegni registrati risiede nel fatto che il primo criterio dell’impressione generale nell’utilizzatore informato viene sostituito dal giudizio sull’eventuale usurpazione della funzione estetica dell’opera e dei suoi elementi creativi in quanto ciò che conta è la riproduzione, seppur camuffata, di un’opera in un’altra, e non piuttosto il rischio di confusione.

L’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, idonei a generare confusione nel consumatore medio, configura un evidente svilimento dell’immagine commerciale dell’azienda attrice e dei suoi prodotti, in particolare se i prodotti poggetto della contraffazione sono di qualità manifatturiera inferiore e venduti a un prezzo notevolmente più basso che determina la sussistenza di un danno di natura non patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta di contraffazione, da quantificare in via equitativa.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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