13 Febbraio 2015

L’agganciamento parassitario ad un marchio dotato di rinomanza. L’usurpazione o la contraffazione di un marchio. Criteri per la quantificazione del danno. Ratio del rimedio della pubblicazione del provvedimento

Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia entrata in un nuovo settore merceologico. Ciò consente quindi di ritenere esteso l’ambito di tutela di tali segni anche ai prodotti non affini.

Il pregiudizio del marchio rinomato è identificato nella lesione al carattere distintivo, giacché agendo sul valore simbolico e suggestivo che essi hanno assunto subliminalmente presso il pubblico, il contraffattore ottiene un indebito vantaggio rappresentato dal valore di avviamento ingenerato anche in parte dall’associazione per il consumatore con i prodotti commercializzati dal titolare della privativa.

L’indebito richiamo dei prodotti commercializzati dal titolare della privativa con prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, giacché rappresenta un agganciamento parassitario dei prodotti o servizi dell’imitatore, all’immagine del marchio imitato, che consente all’imitatore di acquisire sul mercato uno spazio specifico che altrimenti non avrebbero occupato.

L’attività illecita consistente nell’usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente, può essere dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio sia, congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.

In materia di quantificazione del danno, quanto al profilo del danno emergente rilevano le spese sostenute per contrastare la condotta illecita quali: le risorse umane impiegate per reprimere il fenomeno contraffattorio; i costi sostenuti per la custodia dei beni mobili e degli arredi sequestrati presso l’abitazione del contraffattore; i costi sostenuti per la custodia degli arredi sequestrati.
Quanto al profilo del lucro cessante, bisogna tener conto delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione nonché il dato oggettivo dei quantitativi di prodotto illecitamente fabbricati e messi in commercio dal contraffattore, attraverso la consegna a numerosi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale e il dato soggettivo della precisa volontà di reiterazione della violazione dei diritti altrui.

Il rimedio della pubblicazione della sentenza ha una vocazione sia preventiva (in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la contraffazione della privativa) che riparatoria (in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte).
La concessione del rimedio della pubblicazione della sentenza è rimessa alla discrezione del giudice, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi.

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Valentina Borgese

Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)

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