18 Settembre 2015

Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese

Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c.,  solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far emergere -entro un termine decadenziale- contestazioni dei soci rispetto alle attività liquidatorie e, in particolare, rispetto alla proposta di ripartizione dell’attivo contenuta nello stesso bilancio, mentre non può essere proposto dai creditori. In assenza di contestazioni da parte dei soci avverso il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore “deve” chiedere la cancellazione dell’ente dal Registro delle imprese, secondo la espressa previsione del primo comma dell’art.2495 c.c., comportante la irreversibile estinzione della società.

I creditori sociali non sono legittimati -rispetto alla dissoluzione dell’ente e a differenza che nei casi di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione- ad alcun rimedio oppositivo a tutela della loro garanzia generica rappresentata dal patrimonio sociale. Essi sono invece legittimati, dopo la cancellazione dell’ente e laddove non soddisfatti, “a far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” “e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”, come espressamente previsto dal secondo comma dell’art.2495 cc.

I creditori sociali insoddisfatti, pur non legittimati a reclamare il bilancio finale ex art. 2492 c.c., possono impugnarlo per nullità, secondo le regole generali, al fine di far accertare un maggior ammontare dell’attivo in concreto ripartito tra i soci e, dunque, una più ampia responsabilità di costoro, quali “successori” dell’ente estinto verso i creditori sociali; ovvero al fine di far accertare una responsabilità del liquidatore per una negligente gestione liquidatoria, in particolare realizzata (anche) attraverso operazioni contabili illecite (nella specie, tuttavia, i creditori non avevano proposto azione generale di nullità per tali finalità, ma solo per ottenere un provvedimento ex art. 2191 c.c.).

La cancellazione ex art.2191 c.c. dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione dell’ente è ammissibile solo là dove quest’ultima sia avvenuta “in assenza delle condizioni richieste dalla legge” e in particolare in assenza della riconducibilità del bilancio finale di liquidazione depositato allo schema legale tipico, nell’esercizio quindi del c.d. controllo qualificatorio spettante, quanto alle iscrizioni nel Registro delle imprese, in prima battuta al Conservatore e, poi, al Giudice del Registro adito ex art.2191 c.c. in seconda battuta. Viceversa, la cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. non può avvenire sulla scorta di prospettazioni di invalidità del bilancio finale attinenti alle sue modalità di redazione, non avendo il Conservatore e il Giudice del Registro il potere di verificare eventuali vizi del bilancio stesso.

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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