29 Agosto 2013

legittimazione attiva ad impugnare una delibera assembleare da parte del soggetto che ha perso la qualità di socio in conseguenza della deliberazione stessa

Nel caso in cui il venir meno della qualità di socio in capo all’impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimità egli contesta è evidente che anche la stessa legittimazione dell’attore ad ulteriormente interferire con l’attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima. Se, insomma, l’annullamento della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell’attore, e ciò costituisce giustappunto una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall’art. 24 Cost., comma 1, l’addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Dopo la sua uscita dalla società, l’attore può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio quando sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa. Questo è certamente vero se il diritto asseritamente leso si riflette sulla legittimità stessa dell’estromissione del socio dalla società. In caso contrario, sono suscettibili di venire in questione solo altri strumenti di tutela, essenzialmente di tipo risarcitorio (o eventualmente restitutorio), la cui attuazione può anche, se occorra, implicare l’accertamento incidentale dell’illegittimità della deliberazione societaria lesiva, ma che restano fuori dal perimetro dell’azione di annullamento prevista dal citato art. 2377, senza che l’attore possa pretendere di ottenere una pronuncia idonea ad incidere sull’ordinamento della società rimuovendo la deliberazione impugnata ed i suoi effetti.

Il negozio di sottoscrizione del capitale sociale, in sede di aumento dello stesso, ha natura consensuale e dunque il conferimento rappresenta solo un obbligo del socio sottoscrittore e non elemento perfezionativo della fattispecie.

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