22 Maggio 2015

Modelli, diritto d’autore e concorrenza sleale parassitaria

Per accedere alla tutela autorale le opere del disegno industriale devono presentare di per sé carattere creativo e valore artistico. In particolare, tale requisito non richiede che solo le forme dotate di speciale bellezza possano accedere alla tutela autorale, ma che dette forme siano oggetto di un giudizio di valore volto a verificare che la sussistenza ed eventualmente il grado di “artisticità” siano tali da permettere di classificare le medesime forme fra le espressioni dell’arte. Solo in tal caso alle forme in questione può essere accordata una tutela legislativa equiparata a quella di qualsiasi altra creazione dell’ingegno, e quindi accedere alla tutela del diritto d’autore.

La diversità dei materiali, la differente qualità dei prodotti o la diversità del prezzo non escludono la contraffazione, in quanto il consumatore potrebbe essere indotto a credere che il prodotto contraffatto appartenga ad una linea più economica di provenienza o autorizzata dal titolare del diritto, ma comunque a questa riconducibile. Inoltre, si potrebbe realizzare il fenomeno della post-sale confusion, dal momento che una volta indossati gli oggetti, non è più possibile (se non ad un occhio particolarmente esperto) coglierne le indicate diversità di materiali, qualità e prezzo.

L’avvantaggiarsi della vasta pubblicità condotta dal titolare del diritto cogliendone in maniera indiretta i benefici senza doversi sottoporre ai relativi costi, ed in tal modo promuovendo i propri prodotti tramite la campagna pubblicitaria dello stesso, rileva non solo ai fini dell’imitazione servile, ma anche come comportamento contrario ai principi della correttezza professionale, configurandosi altresì quale concorrenza parassitaria.

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